Il diritto d’accesso è garantito dalla Legge 07/08/1990, n. 241, dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 oltre che dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97.
Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere informazioni sono le seguenti:
- accesso documentale: il cittadino richiedente deve avere un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Allegare documentazione comprovante il titolo d'accesso dichiarato.
- accesso civico semplice: chiunque ha il diritto di richiedere atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, nei casi in cui quest’ultima sia stata omessa.
- accesso civico generalizzato: chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con il preciso scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.